LA GRADUALE RIMOZIONE DELLE MISURE ANTI COVID

Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza COVID-19.
Art. 1 Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 1. Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita’ operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o piu’ ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Le principali disposizioni contenute all’interno del decreto-legge, valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sono:
in base a quanto disposto dall’art. 6, per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso:
– il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;
– il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;
in base a quanto disposto dall’art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l’accesso a:
– piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
– spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Inoltre, non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19, viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
Conseguentemente sono in corso di aggiornamento le FAQ, che avranno validità a partire dal 1° aprile.

Fino al 31 marzo 2022 restano in vigore le indicazioni presenti all’